ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI LICEO CLASSICO STATALE "QUINTO ORAZIO FLACCO" DI POTENZA
STATUTO
Articolo 1
Costituzione, durata, denominazione e sede
Viene istituita in Potenza l'"Associazione Ex Allievi Liceo Classico Statale "Quinto Orazio Flacco" di Potenza", presso lo stesso liceo e con durata illimitata.
Articolo 2
Propositi e scopi
L’Associazione è apolitica. Essa si propone i seguenti scopi:
- Riaffermare i valori e l’importanza della cultura classica e del suo insegnamento nei licei, recependo comunque le necessità e le istanze proposte dalla nostra società in evoluzione, con particolare attenzione alla conoscenza delle lingue straniere e dei nuovi strumenti informatici di comunicazione;
- Mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e le nuove generazioni di studenti;
- Commemorare e celebrare maestri ed allievi che si sono resi particolarmente benemeriti;
- Contribuire, con i fondi dell’Associazione, all’incremento dei mezzi assistenziali e scientifici dell’Istituto;
- Promuovere programmi e manifestazioni ed ogni forma di attività culturale e sociale;
- Vivificare e sviluppare i vincoli spirituali e morali esistenti fra gli ex allievi dell’Istituto, costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere gli ex allievi in grado di prestarsi amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita.
Articolo 3
Attività editoriali
L’Associazione potrà promuovere e svolgere attività editoriali inerenti allo scopo associativo.
Articolo 4
Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli associati;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
Articolo 5
Associati
Alla Associazione può appartenere in qualità di associato qualsiasi persona che abbia frequentato l’Istituto per almeno due anni o vi abbia conseguito il diploma di maturità in seguito ad almeno un anno di frequenza.
Possono inoltre essere associati i professori che abbiano coperto la carica di Preside per almeno un anno o che abbiano esercitato l’insegnamento per almeno due anni presso l’Istituto e che abbiano lasciato il servizio oppure che siano passati ad un incarico diverso da quello di insegnante o preside nelle scuole secondarie superiori.
Gli associati possono essere fondatori, sostenitori, ordinari.
I fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione o sono stati ammessi alla medesima entro 30 giorni dalla data della costituzione.
Per acquisire la qualità di associato l’interessato dovrà farne domanda la Consiglio Direttivo, che accerta l’esistenza dei requisiti stabiliti e delibera circa l’ammissibilità.
In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere in qualità di associati aderenti Enti o persone che abbiano avuto particolari legami con l’Istituto o l’Associazione e che comunque, per l’opera da essi svolta, abbiano acquisito titoli di benemerenza verso il sodalizio.
Il Consiglio potrà altresì attribuire la qualifica di associato onorario.
Gli associati partecipano all’attività dell’Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro.
Gli associati aderenti e gli associati onorari hanno diritto a partecipare alle attività dell’Assemblea Generale dell’Associazione, ma senza diritto di voto.
Gli associati onorari e gli associati aderenti possono essere dispensati dal Consiglio Direttivo dal pagamento della quota associativa annua.
L’attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per volontarie dimissioni o per esclusione; questa avviene per decisione del Consiglio Direttivo, per gravi motivi di natura morale, per mancata corresponsione della quota associativa per almeno due anni o per altre cause obiettivamente accertate dall’Assemblea stessa.
Articolo 7
Quota
E' richiesta agli associati una quota annua cui ammontare viene determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Organi
Gli organi dell’Associazione sono: il Presidente, i Vice Presidenti, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea, il Revisore dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
Articolo 9
Presidente e Vice Presidenti
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti legali l’Associazione; egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.
In caso di urgenza assume i poteri normalmente delegati al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, chiedendo ratifica del proprio operato nella riunione immediatamente successiva.
In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei Vice Presidenti che ha maggior anzianità di Consiglio e, in caso di parità, dal più anziano di età.
Articolo 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; ne promuove l’attività ordinaria in conformità alle decisioni dell’Assemblea, deliberando a maggioranza semplice; forma e modifica il Regolamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato senza particolari formalità ogni qual volta il Presidente, o in sua vece un Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Articolo 11
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di 15 (quindici) membri eletti dall’Assemblea Generale.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio eletto ha la facoltà di nominare per cooptazione non più di quattro membri, che scadranno insieme con gli altri Consiglieri e sceglie i Probiviri.
Il Consiglio può nominare, sempre nel suo seno, un Comitato Esecutivo determinando il numero e i poteri dei suoi componenti.
Articolo 12
Membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea Generale durano in carica tre anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili.
I Consiglieri che non partecipino ad almeno tre sedute consecutive potranno essere resi dimissionari dal mandato, su decisione dello stesso Consiglio Direttivo.
I Consiglieri che venissero a cessare dalla carica nel corso dell’anno potranno essere sostituiti per cooptazione. I membri così nominati scadranno dalla carica insieme al Consiglio.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero Consiglio.
Il primo Consiglio Direttivo è formato da membri scelti dai soci fondatori e durerà in carica per il primo anno sociale.
Articolo 13
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano e normativo dell’Associazione e si compone di tutti gli associati dell’Associazione. È convocata, senza particolari formalità, dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse quattro deleghe per ogni associato.
Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.
Articolo 14
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo, nomina il Consiglio Direttivo, il Revisore; formula proposte e determina l’attività dell’Associazione; approva eventuali modifiche dello Statuto.
Articolo 15
Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea può essere anche disposta quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno 50 associati al Presidente, con l’indicazione dell’oggetto da deliberare.
La convocazione dell’Assemblea, contenente le indicazioni circa la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno, dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di cui al comma precedente; potrà pure essere convocata mediante semplice affissione dell’avviso nei locali della sede associativa. Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione degli associati.
Articolo 16
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare contabilmente l’Associazione; viene nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone esperte non necessariamente associate dell’Associazione e dura in carica tre anni. Su decisione dell’Assemblea può eventualmente essere retribuito.
Articolo 17
Collegio dei Probiviri
Il Consiglio Direttivo elegge, scegliendoli fra gli associati, tre Probiviri, che durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare, senza formalità di procedure ed anche del deposito del lodo, sulle questioni relative alla esclusione degli Associati e su ogni altra che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.
Articolo 18
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo per quanto stabilito all'art. 16 e salvi i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 5.
Articolo 19
Elezioni per referendum
L'elezione del Consiglio può anche essere fatta per referendum, a giudizio del Consiglio Direttivo e secondo le modalità da esso stabilite.
Articolo 20
Fondo comune ed esercizio finanziario
Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
- le quote che i membri fondatori versano in sede di costituzione dell’Associazione;
- le quote ordinarie e gli eventuali contributi straordinari degli associati.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- il fondo comune di cui al primo comma;
- le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- tutti i beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
L'Associazione farà fronte alle spese occorrenti per il proprio funzionamento con il proprio patrimonio.
I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati, affinché i soci possano prenderne visione e/o estrarne copia, presso la sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea.
La chiusura dell’esercizio finanziario è fissata al 30 (trenta) novembre di ogni anno.
Articolo 21
Utili
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’'Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto al Liceo Classico Statale "Quinto Orazio Flacco" di Potenza.
Articolo 22
Regolamento associativo
Per quanto non previsto nel presente Statuto potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo un Regolamento Associativo, nei limiti delle norme statutarie.
Tale regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione, per ratifica, dell’Assemblea.
Articolo 23
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme italiane vigenti in materia.
Articolo 24
Norma transitoria
Gli organi statutari dell'Associazione saranno costituiti entro 6 mesi dalla fondazione e nelle more, l'assemblea dei fondatori costituirà unico organo dell'associazione medesima e provvederà, nella prima seduta, ad eleggere un moderatore “pro tempore” che durerà in carica fino alla costituzione degli organi statutari.